BERE
IN SICUREZZAL'alcol č uno dei pių importanti
fattori di rischio per la salute dell'uomo e rappresenta,
insieme con il Fumo, una delle principali cause di mortalitā
e morbilitā.
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga
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Nuove misure del codice della strada 2010
Entrate in vigore a partire dal 31 luglio 2010 le nuove
misure del codice della strada 2010:
Per quanto riguarda l’argomento alcol, queste le novitā
principali: zero alcol per neopatentati e conducenti
professionali, in particolare č previsto il divieto assoluto
di bere per i giovani in possesso della patente di guida da
meno di tre anni e per autisti, tassisti, camionisti e, pių
in generale, per tutti coloro che sono al volante per motivi
di lavoro, inoltre, salgono le sanzioni per tutti e arriva
il divieto alla vendita di alcolici nei locali pubblici
dalle 03,00 alle 06,00 del mattino. Infine, niente
superalcolici in autogrill dopo le 22,00 ed etilometro
presente in tutti i ristoranti.
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*Il recente pacchetto sicurezza ha
notevolmente inasprito le conseguenze derivanti dalla guida
sotto l’effetto dell’alcool. Dopo aver elevato le sanzioni
previste per chi guida con un bicchiere in pių, ha, inoltre,
introdotto la misura della
confisca obbligatoria
della vettura.
La novitā č che chi verrā trovato con un
tasso alcolico superiore a
1,5 g/l subirā, oltre al ritiro della patente ed al
regolare processo, anche la confisca della propria
automobile a favore dello Stato (art. 240 comma, 2, c.p.,
veicolo come cosa servita per commettere il reato).
La legge di conversione ha equiparato la condotta di
coloro che si sottopongono all’esame (superando i 1.5 g/l) e
di quelli che non vi si sottopongono. Anche in quest’ultimo
caso, quindi, andrā disposta la confisca del veicolo, a meno
che il mezzo appartenga a persona estranea alla violazione.
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- La guida
in stato di ebbrezza, sanzionata dall' art. 186 del codice
della strada è un reato di competenza del Tribunale,
con il nuovo decreto legge del 3 agosto 2007, convertito il
legge 2 ottobre 2007, le sanzioni sono ancora più severe,
oltre quelle previste (nella tabella sotto) sono previste
anche sanzioni accessorie quali (*):
il sequestro preventivo del veicolo
cui non è possibile affidare ad altra persona, in
quanto non può essere condotto dalla persona in stato
di ebbrezza;
la sottrazione di 10 punti sulla
patente (il doppio per i giovani che hanno preso la patente
dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni);
se la stessa persona compie piu
violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è
commessa da conducente professionista (autisti di autobus,
di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre
revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro
10 giorni al prefetto;
quando una persona in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono
raddoppiate, il giudice con la sentenza di condanna, impone
il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni se il
veicolo appartiene alla stessa persona responsabile del
reato.
Il conducente può essere
sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso l'etilometro
che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria
espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di
5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di di sottoporsi
al controllo etilometrico commette un illecito amministrativo
che prevede le seguenti sanzioni (*):
a) sanzione pecuniaria da euro 2.500
a euro 10.000 (aumentata da euro 3.000 a euro 12.000 se
il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui
il conducente è rimasto comunque coinvolto)
b) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a
2 anni e la revoca in caso di recidiva in un biennio;
c) fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il
veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito;
Con l'ordinanza di sospensione il
Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica
di revisione della patente di guida presso la commissione
medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10
punti dalla patente.
tra
0,5 g/l a 0,8 g/l |
ammenda da
500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da
3 a 6 mesi. |
tra
0,8 e 1,5g/l |
ammenda tra
800 e 3.200 euro e arresto fino a 3 mesi. Sospensione
della patente per un periodo di tempo compreso
fra 6 mesi e 1 anno. |
oltre
1,5 g/l |
ammenda
tra 1.500 e 6.000 euro e arresto fino a 6 mesi
. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. |
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Nella media con quello previsto nel resto d'Europa, il tasso
alcolemico è stato abbassato a 0,5 grammi per litro.
24 grammi di alcol in una persona di corporatura normale a
stomaco pieno comportano una concentrazione di 0,4 grammi
di alcol nel sangue che corrisponde in linea di massima all'assunzione
di 2 bicchieri di vino da 125 ml cadauno. I sintomi che esprime
chi ha nel sangue 0,5 grammi/litro sono poco evidenti rispetto
a chi ne ha 0,8 ma in entrambi i casi comunque il sistema
centrale nervoso risulta compromesso o alterato. Una percentuale
anche piccola di alcol nel sangue rallenta i riflessi e dunque
i tempi di reazione. Si riduce il campo visivo; diminuisce
anche del 30/40 per cento la capacità di percezione
degli stimoli sonori e luminosi e quindi la capacità
di reazione così come la percezione del rischio.
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ARTICOLO MINISTERO DELLA SALUTE: |
E’
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8
settembre 2008 il Decreto 30 luglio 2008 del Ministro
del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con il quale
vengono definiti i contenuti delle tabelle da esporre
nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme
di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione
di bevande alcoliche.
Le tabelle
sono finalizzate ad informare i frequentatori dei
locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità
e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i
danni alcolcorrelati e in particolare gli incidenti
stradali.
Il decreto
è stato predisposto in attuazione del Decreto
legge 3 agosto 2007 n.117, recante “Disposizioni
urgenti modificative del Codice della strada per incrementare
i livelli di sicurezza nella circolazione”,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
L’art. 6 del decreto legge introduce nuove norme
volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di
incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
In particolare viene introdotto l’obbligo per
i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono,
con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario,
spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente
alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche,
di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei
locali, apposite tabelle che riproducano: |
| Descrizione
dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione
alcolemica nell'aria alveolare espirata |
Download tabella
|
| Quantità delle
bevande alcoliche più comuni che determinano
il superamento del tasso alcolemico legale (0,5 grammi
per litro). |
Download tabella |
Fonte Ministero della Salute -
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